Dal 1° aprile 2019, il lavoratore dipendente di aziende attive del settore privato non agricolo, deve presentare la domanda di assegno per il nucleo familiare direttamente all’Inps ed esclusivamente in modalità telematica, verificare se la domanda è stata accettata e comunicarlo alla propria azienda.
Il datore di lavoro non è più chiamato a occuparsi della verifica delle condizioni di spettanza, che passa all’Inps. Quest’ultima metterà a disposizione gli importi dell’Anf teoricamente spettanti.
Il lavoratore che ha compilato e presentato al proprio datore di lavoro, entro il 31 marzo 2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare utilizzando il modello Anf/Dip cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o riferita ad anni precedenti, non deve ripeterla online.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL LAVORATORE:
La presentazione della richiesta degli assegni per il nucleo familiare può avvenire esclusivamente in via telematica, tramite due canali:
• Il primo è via internet, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se il lavoratore è in possesso di PIN dispositivo, o di una identità Spid almeno di livello 2 o Cns;
• La seconda possibilità è quella di rivolgersi ai patronati/CAF, attraverso i loro servizi telematici, anche senza avere il PIN.